STATUTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBINO GESU’” E NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI
DI VERONELLA

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – È costituita in Veronella l’associazione denominata “ Scuola dell’infanzia “Bambino Gesù” e nido integrato “PRIMI PASSI”, d’ora in poi detta Scuola.

Art. 2 – La scuola è riconosciuta paritaria ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10/03/2000, dalla data del decreto ministeriale n° 488/5544 del 28/02/2001.
Il nido è autorizzato e accreditato all’esercizio ai sensi della D.G.R. n.° 84 del 16/01/2007.

Art. 3 – La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.
La scuola ha, quindi, lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un’educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della CEI.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione intende svolgere, tra l’altro, le seguenti attività:
a) opera di sensibilizzazione e di corretta informazione riguardante le problematiche educative dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti;
b) promozione di una cultura dell’infanzia orientata al rispetto ed alla tutela del minore;
c) instaurazione e mantenimento di rapporti con istituzioni pubbliche e private, associazioni o gruppi per contribuire ad elaborare e proporre soluzioni in ordine ai problemi dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza;
d) realizzazione di progetti mirati, anche di Fondo Sociale Europeo (FSE);
e) formazione/informazione agli associati ed ai genitori dei bambini, ragazzi ed adolescenti del proprio comune;
f) attuazione e gestione di servizio socio-educativi rivolti all’infanzia;
g) organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati;
h) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
i) partecipare o aderire ad altre associazioni o enti sportivi, educativi e culturali in genere.

Art. 4 – Saranno ammessi tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi vigenti.

Art. 5 – Saranno altresì accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, quando ciò si dovesse rendere necessario, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.
Viene richiesto ai genitori dei bambini frequentanti la documentazione delle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie, dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze eventualmente derivanti dalla mancata vaccinazione.

Art. 6 – L’ente assume forma giuridica di Associazione regolata dagli artt. 36 e 37 del Codice Civile. All’Ente potranno pervenire in donazione o in eredità beni mobili e/o immobili nelle  forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 7 – Ai bimbi ospiti della scuola è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nelle forme che riterrà più opportune, potrà sollecitare la collaborazione della popolazione allo scopo di favorire, dal punto di vista economico, la gestione della scuola.

Art. 8 – Nella scuola, per qualsiasi ragione, è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 8 bis – La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune, da eventuali offerte e/o proventi, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.
La scuola non persegue scopo di lucro.
L’attività di scuola è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati all’art. 3.
È vietata la distribuire, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ORGANI DELL’ENTE

Art. 9 – Sono organi dell’ente: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 10 –  L’Assemblea è costituita:
a) da tutti i genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci;
b) dai membri del Consiglio di Amministrazione;
c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola, siano nominati soci dal Consiglio di Amministrazione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Consiglio che ha provveduto alla stessa.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ogni anno, entro il 31 (trentuno) dicembre, ad aggiornare l’elenco dei membri dell’Assemblea.
L’assemblea è convocata dal Consiglio almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro, oppure mendiate affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un quinto dei suoi membri a norma dell’art. 20 de C.C.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 10 bis – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile.
La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – L’assemblea approva con delibera:
a) Il bilancio consuntivo e preventivo;
b) gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall’art 3;
c) le nomine, di sua competenza, dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni votante potrà esprimere uno, due o tre preferenze, per l’elezione rispettivamente di due, tre o quattro membri. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Consiglio di Amministrazione e, successivamente, anzianità anagrafica;
d) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto;
e)l’accettazione di lasciti e donazioni.

Art. 12 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’Assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Art. 13 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal vicepresidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il segretario dell’Associazione funge da segretario dell’Assemblea; in mancanza, l’Assemblea provvederà ad eleggere il segretario tra i membri dell’Assemblea.
In caso di votazioni, il Presidente può nominare due scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori.

Art. 14 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto. Anche per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto varrà quanto stabilito nel comma primo del presente articolo, sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto  favorevole di almeno 3/4 dell’Assemblea. L’Assemblea, poi, delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti e da membri di diritto.
Sono eletti 2 (tre) membri dell’Assemblea, di cui due eletti in seno alla scuola dell’infanzia e 1 (uno) in seno al nido integrato: le votazioni dei relativi rappresentanti potranno avvenire anche in separata sede e comunque nelle modalità previste dal regolamento. Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative. In ogni caso non meno di 1 membro deve essere eletto tra i genitori.
La scuola con nido integrato garantisce la figura di un genitore del nido all’interno del comitato, conteggiando il nido come fosse una sezione.
Sono membri di diritto:
– il Parroco pro–tempore o suo delegato;
– n° 1 rappresentante del Consiglio Pastorale parrocchiale, con adeguata competenze amministrative;
– n° 1 rappresentante del Comune, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;
– la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.

Art. 16 – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.

Art. 16 bis – Qualora nessuno dei membri eletti o di diritto sia disponibile all’incarico, le funzioni di segretario-Tesoriere possono essere scolte anche da persona esterna, appositamente nominata dal consiglio di Amministrazione: essa non alcun diritto di voto.

Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quanto  Il Presidente convoca spontaneamente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Le delibere del Consiglio sono assunte, salvo diverse disposizioni di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente la metà degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 – I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratoti eletti, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 19 – I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 20 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il vicepresidente; in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica, successivamente di età.

Art. 21 – Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’assemblea;
d) proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) stabilire l’importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
g) deliberare i regolamenti interni;
h) deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
k) approvare il piano dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo.

Art. 22 – È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare la scuola, senza disturbo dell’attività educativa, concordando la visita con la coordinatrice.

Art. 23 – Spetta al Presidente:
a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l’Associazione;
b) convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) convocare e presiedere l’Assemblea;
d) curare l’esecuzione delle delibere;
e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Consiglio di Amministrazione;
h) garantire l’applicazione del progetto educativo.

SEGRETARIO – TESORIERE

ART. 24 – Spetta al Segretario – Tesoriere:
a) redigere i verbali dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità;
d) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;
e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 21 – lettera b), partecipa con solo voto consultivo.

PERSONALE

Art. 25 – Le modalità di nomina, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione.
Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 26 – Coordinatrice
Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste:
– per la scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18/03/2003 e successive integrazioni;
– per il Nido, dalla L.R. n°22 del 16.8.2002 e DGR n°84 del 16.1.2007 e successive integrazioni.

VIGILANZA

Art. 27 – Il Presidente della scuola  o il  Parroco possono chiedere l’intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism medesima può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-8-8 bis, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa Fism, anche sciogliendo il Consiglio di Amministrazione.
In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l’intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art. 28 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29 – Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale, ovvero ai fini di pubblica utilità.

Reg n. 1068 serie IT del 29/03/2013